Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Data di pubblicazione:
12 Febbraio 2021
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
COSA E' L'AUA?
L’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP (unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva), che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’art. 3, comma 1, del
 d.P.R. n. 59/2013:
  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 La domanda di AUA e ogni altra comunicazione per la Provincia dovrà essere inviata in modalità esclusivamente telematica al SUAP competente per territorio attraverso la piattaforma regionale MUTA www.muta.servizirl.it  che provvederà anche al rilascio del provvedimento finale, che ha durata di 15 anni. La data di decorrenza è quella del rilascio a mezzo PEC da parte del SUAP, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i.
La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente.
Flusso dell'iter procedimentale dell'AUA predisposto da Regione Lombardia

 
MARCHE DA BOLLO
Deve essere apposta una marca da bollo pari a 16 euro in fase di presentazione dell'istanza sulla piattaforma regionale MUTA. Il bollo può essere assolto in forma non virtuale acquistando una marca da bollo, indicando nell'apposita sezione del portale MUTA il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e trasmettendo contestuale dichiarazione di annullamento della stessa.
Deve essere inoltre apposta una marca da bollo pari a 16 euro sul provvedimento finale di AUA rilasciato dal SUAP. Pertanto il richiedente, ai fini del rilascio del provvedimento, dovrà comunicare al SUAP il numero identificativo della seconda marca da bollo utilizzata trasmettendo contestuale dichiarazione di annullamento della stessa.

 
ONERI
Al SUAP non sono dovuti oneri. 

Il servizio viene prestato a fronte del versamento degli oneri istruttori previsti per ciascuno dei titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA: in particolare i costi per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA sono stati stabiliti con la 
deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3827 del 14.07.2015.
Tali costi vanno determinati utilizzando l'allegato foglio di calcolo regionale.
E' necessario trasmettere unitamente alla documentazione della domanda anche copia del foglio denominato "Riepilogo ONERI AUA". 
 
COME SI PRESENTA?
Come previsto dal DPR 160/2010 e dal DPR 59/2013, a partire dal 1 novembre 2014 tutte le istanze di competenza SUAP devono essere inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma MUTA di Regione Lombardia www.muta.servizirl.it.
L’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di posta elettronica certificata non è consentito, per cui le istanze trasmesse con sola PEC saranno rifiutate e la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa. Parimenti, non è accettato nulla che pervenga in forma cartacea.
La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per il comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.

 
DELEGA
Ai sensi della Risoluzione 8753 del 20 gennaio 2014, in merito all’art.38 del DPR 445/2000, l’istanza può essere presentata anche da un professionista incaricato: in tal caso, all’istanza andrà allegata la procura con firma autografa del richiedente firmata digitalmente dal professionista incaricato.

QUANDO RICHIEDERE L'AUA?
L’acquisizione dell'AUA è generalmente obbligatoria in occasione del rilascio, rinnovo, modifica o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti, salvo il caso in cui l’attività dell'impresa necessiti esclusivamente di titoli abilitativi acquisibili in regime di comunicazione o di adesione all’autorizzazione generale.
Le indicazioni che seguono sono state aggiornate sulla base della Circolare del Ministro dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 49801 del 07.11.2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA.

 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AUA
L’AUA è obbligatoria per due macro categorie di soggetti:
  • le categorie di imprese di cui all’art. 2 del DM delle attività produttive del 18.04.2005 pubblicato nella G.U. n°238 del 12.10.2005 (microimprese, piccole imprese, medie imprese) costituita da imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 43 mln di euro;
  • tutti gli impianti produttivi IPPC anche quando il gestore sia una grande impresa (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013) non soggetti alle disposizioni in materia di AIA e pertanto non inseriti nell’elenco di cui all’allegato VIII alla parte seconda del DLGS 152/2006.

 Ai sensi del punto 4. della DGR Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esclusi dall’AUA:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché af¬ferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/ messa in sicurezza.
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA DOMANDA DI AUA?
A partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i gestori devono presentare la domanda di AUA al SUAP in caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3, comma 1, del citato decreto.
Nel caso in cui l’impianto sia soggetto alla verifica di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di VIA, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA il relativo progetto. La domanda di AUA deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa di settore relativa a ciascuno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (di cui i sopraindicati punti da 1. a 7.) per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

 
E' SEMPRE NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA DI AUA?
Il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell’AUA solo:
  1. nel caso in cui si tratti di attività soggette esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni di cui ai sopraindicati punti 2., 4., 5. e 7. (art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013).
  2. quando intenda aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni (art. 7, comma 1 del richiamato d.P.R.).

In tali casi, comunque, le relative comunicazioni o domande di adesione vanno presentate per il tramite del SUAP all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.passirano.bs.it.
La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. salvo che ricorra una delle due deroghe previste ai precedenti punti 1) e 2).
L’AUA deve quindi essere richiesta anche quando l’impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore ed il primo titolo in scadenza è una comunicazione (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
Ai sensi del richiamato art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore può presentare autonoma istanza di adesione a tale autorizzazione (senza richiedere l’AUA) non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUA
Vanno allegati i documenti e le informazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di autorizzazione reperibili sul sito internet della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.
  1. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sez. II Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
  • Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  • Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  • Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche di insediamenti isolati con carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti (Modulo A)
  • Autorizzazione allo scarico nelle acque sotterranee di acque derivanti da un impianto geotermico (Modulo A)
  • Autorizzazione per lo scarico acque reflue urbane e rinnovo autorizzazione (Moduli B e C)
  • Autorizzazione scarico acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti o acque reflue assimilate alle domestiche di insediamenti isolati e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
  • Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima/seconda pioggia.
  1. Autorizzazione generale (procedura semplificata) di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  • Per impianti industriali ed artigianali: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009.
  • Per allevamenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012.
  • Per pulitintolavanderie: D.G.R. n. 20138 del 23/12/2004.
  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  • Per impianti industriali ed artigianali.
  • Per allevamenti
  1. Comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  1. Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

AMBITI DI APPLICAZIONE ESCLUSI
La 
Circolare Regionale n. 19 del 05/08/2013 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di:
  • voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo);
  • modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente);
  • procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
 
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