TASI - Tassa sui servizi indivisibili anno 2014

Data di pubblicazione:
09 Marzo 2021
TASI - Tassa sui servizi indivisibili anno 2014

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi e modificato con D.L. del 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC);

La IUC si compone:

  • dell’imposta municipale propria, IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011, modificato dall’articolo 2  del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124) ;
  • della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI destinata a finanziare i costi del servizio e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
  • di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, denominata TASI,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 08/04/2014 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2014 e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
 

L' aliquota unica TASI deliberata dal Comune per l'anno 2014 è pari al 1,5 per mille per tutti gli immobili (compresa abitazione principale e pertinenze senza detrazioni) e aree fabbricabili, mentre l' 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (ai sensi dell’art. 7, parte II del vigente regolamento IUC).


La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La TASI è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00).

Il versamento della TASI è effettuato per l'anno di riferimento in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ai fini del versamento tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014, ha istituito i cidici tributo da utilizzare per il pagamento della TASI.
 
Si precisa che non verranno applicate né sanzioni né interessi nel caso di pagamento entro il 16 luglio 2014, ai sensi dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, (Statuto del Contribuente) nonchè ai sensi della Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Marzo 2021