TASI - Tassa sui servizi indivisibili anno 2018

Data di pubblicazione:
09 Marzo 2021
TASI - Tassa sui servizi indivisibili anno 2018
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore è soggetto passivo della TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento relativo.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 08/04/2014 e s.m. e  i. ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2017 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2018 e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.

Le aliquote TASI deliberate per l’anno 2018 (confermate quelle del 2017) sono le seguenti:
  • 1,5 ‰ (unovirgolacinquepermille) per tutte le tipologie di immobili soggetti alla tassa (escluse le abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a versare TASI e i terreni agricoli);
  • 1 ‰ (unopermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 1‰ (unopermille) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Con  deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/12/2017 sono stati stabiliti i valori delle aree edificabili ai fini della tassa sui servizi indivisibili (TASI) dalla data di adozione della variante generale al PGT approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/04/2017. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27/03/2018 è stata rettificata e aggiornata la deliberazione di cui sopra.  
 
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La TASI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00).

Il versamento della TASI è effettuato per l'anno 2018 in due rate scadenti il 18 giugno 2018 e il 17 dicembre 2018, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018 .

Ai fini del versamento tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014, ha istituito i cidici tributo da utilizzare per il pagamento della TASI.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)IN MATERIA DI TASI:

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Marzo 2021