Tassa sui rifiuti TARI anno 2018

Data di pubblicazione:
09 Marzo 2021
Tassa sui rifiuti TARI anno 2018
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi e modificato con D.L. del 6 marzo 2014, n. 16 nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC);

La IUC si compone:
  • dell’imposta municipale propria, IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m. e i. e dal Regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30.05.2012 e s.m. e i.  e in applicazione alla normativa vigente;
  • della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI destinata a finanziare i costi del servizio e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
  • di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, denominata TASI,a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 08/04/2014 e s.m. e  i. ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Per ciò che concerne la tassazione dei rifiuti per l'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2017 è stato approvato il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2018.

Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (avvisi bonari) che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 31 marzo e il 30 settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della tassa, saranno essere conteggiate a consuntivo. L’Ufficio provvederà ad emettere un’ulteriore avviso di pagamento per gli eventuali importi a conguaglio entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento.

La tassa comunale per l’anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate con propria Risoluzione n. 45/E del 24/04/2014 ha istituito i codici tributo da utilizzare ai fini del versamento della TARI tramite modello di pagamento F24

Ultimo aggiornamento

Martedi 01 Agosto 2023