La legge Costituzionale 3/2001 ha profondamente inciso nel “rapporto tra legge statale e statuto, in quanto, mentre in passato ogni disposizione di legge costituiva limite invalicabile all'attività statutaria, nella nuova disciplina lo statuto può derogare alle disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili” (Corte di Cassazione civile, SS.UU. sentenza 16.6.2005 n. 12868).