Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.2022 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore dal 1° marzo 2023.
Tutta la modulistica (fac-simili da poter utilizzare per comunicazioni al Comune, autocertificazioni, ecc.. come stabilito da Regolamento vigente) è reperibile nella sezione "Modulistica" - "Tributi" - "Imposta di soggiorno".
Comunicazione delle presenze:
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Periodi di riferimento
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Trimestre
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Data di Presentazione
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Modalità di comunicazione
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Dal 1° gennaio al 31 marzo
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1°
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Entro il 20 di Aprile
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Istanza online
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dal 1° aprile al 30 giugno
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2°
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Entro il 20 Luglio
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Istanza online
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dal 1° luglio al 30 settembre
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3°
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Entro il 20 Ottobre
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Istanza online
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dal 1° ottobre al 31 dicembre
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4°
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Entro il 20 Gennaio dell’anno successivo
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Istanza online |
Modello 21 o Conto della Gestione: Negli anni la legislazione relativa all’imposta di soggiorno, ha subito modifiche e revisioni. L’ultima base normativa è stata rappresentata dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, ossia il Decreto Rilancio, che al comma 3 e 4 dell’articolo 180 incide direttamente sulla qualifica del gestore della struttura ricettiva stabilendo che: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.
Tale cambiamento va a prevedere che in Regione Lombardia, non vi sia più un obbligo formale relativo alla presentazione del cosiddetto Modello 21 o Conto della Gestione. Non essendoci però uniformità nazionale, Vi chiediamo l’inoltro di tale modello, in modo tale da non doverVi poi ricontattare a distanza di anni qualora tale scelta venga rettificata e adeguata a livello nazionale.
NOTA BENE: AGGIORNAMENTO DEL 07/05/2024 RELATIVO AL CONTO GIUDIZIALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO MODELLO 21
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha comunicato ai Sindaci con nota del 18/04/2024 (pervenuta al protocollo dell’Ente n. 008228 in data 07/05/2024) che il gestore delle strutture ricettive ha la qualifica di agente contabile, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione (Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 25/01/2024) 27/03/2024, n. 47).
La mancata presentazione del Modello 21 comporta controllo da parte della Corte dei Conti.
NOTA BENE: AGGIORNAMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2026 IN MERITO ALL'ESCLUSIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile.
La pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompone il quadro applicativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile. Con l’ordinanza richiamata, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, natura che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei Conti.
Le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
La qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”. In altri termini, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”. Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo. Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di rivalsa.
La cessazione della qualifica di agente contabile comporta il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. MODELLO 21), nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei Conti.
Restano invece fermi, l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dal regolamento dell'imposta di soggiorno vigente.
Versamento del tributo:
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Periodi di riferimento
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Trimestre
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Data di Presentazione
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Dal 1° gennaio al 31 marzo
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1°
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Entro il 30 di Aprile
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dal 1° aprile al 30 giugno
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2°
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Entro il 31 Luglio
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dal 1° luglio al 30 settembre
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3°
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Entro il 31 Ottobre
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dal 1° ottobre al 31 dicembre
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4°
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Entro il 31 Gennaio dell’anno
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Per quanto riguarda la modalità di versamento del dovuto, in conformità alla normativa vigente, sarà possibile effettuare il pagamento solo tramite la piattaforma PAGOPA direttamente dal software al momento della compilazione della comunicazione telematica o successivamente mediante accesso al sito del Comune sezione Servizi on line anche senza autenticazione al seguente link:
Per effettuare il pagamento al Comune relativo alle somme introitate dalla struttura ricettiva che sono da riversare al Comune, il titolare della struttura deve provvedere tramite pagamento con modalità PAGOPA - pagamento spontaneo al seguente link PAGO PA.
Il MEF rende nota la firma - con imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del decreto 29 aprile 2022 concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
DICHIARAZIONE AGENZIA ENTRATE
Dichiarazione imposta di soggiorno: chi la invia
Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del d.lgs. 23/2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall'art.14, comma 16, lettera e), del DL 78/2010 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'art.4 del DL 50/2017 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Come si compila
La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni e le specifiche tecniche.