Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 06.06.2020 ha approvato il Regolamento per l’applicazione della “Nuova” Imu – Imposta Municipale Propria.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2021 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021. Sono state confermate le aliquote del 2020.
Per l'anno 2021 le aliquote IMU sono le seguenti:
- abitazione principale (non di lusso): esente
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (di lusso): 6 per mille con detrazione annua di euro 200,00 fino alla concorrenza del suo ammontare
- tutti gli altri immobili: 9,5 per mille
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 9,5 per mille (di cui il 7,6 per mille da versare allo Stato)
- terreni agricoli: esenti (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 Legge 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.07.2020 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’IMU dall’anno d’imposta 2020.
Il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2021 è il 16 giugno 2021 mentre il saldo IMU per l'anno 2021 è il 16 dicembre 2021.
Esenzioni acconto IMU anno 2021
Sono stabilite le seguenti esenzioni di legge per il versamento acconto IMU 2021:
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate (art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020);
-immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e immobili degli stabilimenti termali (legge di Bilancio 2021 L. n. 178/2020);
-immobili alberghieri rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze,immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence, dei campeggi, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali (legge di Bilancio 2021 L. n. 178/2020);
- immobili, di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni (legge di Bilancio 2021 L. n. 178/2020);
-immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (legge di Bilancio 2021 L. n.178/2020);
-immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (art, 1-bis D.L. 22 marzo 2021, n. 41).