Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

L''evento di una nuova nascita deve essere dichiarato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori (se diverso, in quello di residenza della madre) oppure presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale.

A chi è rivolto

  • Genitori di un bimbo nato sul territorio del Comune di Passirano 
  • Genitori di un bimbo nato in altro Comune, ma residenti in Passirano 

La dichiarazione deve essere presentata da: 

  • nel caso di genitori coniugati: dal padre e/o dalla madre, da un loro procuratore speciale (nominato con scrittura privata non autenticata), dal medico o anche da altra persona che abbia assistito al parto; 
  • nel caso di genitori non coniugati tra di loro: deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, in quanto la dichiarazione ha valore anche di riconoscimento del figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.  

In caso di nascita avvenuta fuori dal matrimonio, il rapporto che intercorre fra i figli e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita: 

  • nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinché abbia efficacia il riconoscimento successivo; 
  • nell'ipotesi di figlio con più di 14 anni il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.). 

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di ogni nuovo nato per l'iscrizione nel registro comunale dello stato civile; avviene mediante la stesura di un atto di nascita nel quale vengono registrati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; sono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori. 

Cognome del bambino - Nel caso in cui il figlio sia nato da almeno un genitore italiano e: 

  • i genitori sono sposati: assume il solo cognome paterno. Tuttavia, in caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno; 
  • i genitori non sposati tra loro: assume il cognome del padre in caso di riconoscimento contestuale alla denuncia di nascita resa da entrambi i genitori. Tuttavia, anche in questo caso, se vi è accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno. 

Nel caso di figlio nato da genitori entrambi stranieri, per la determinazione del cognome del neonato si applica la legge del Paese di appartenenza. 

Nome del bambino - Per i cittadini italiani il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da un solo nome oppure da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale di Anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi. Quindi solo i nomi antecedenti la virgola formeranno le generalità anagrafiche del bambino. 

Per il figlio nato da genitori entrambi stranieri, così come per il cognome, si applica la legge del Paese di appartenenza. 

Cittadinanza del bambino - Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana. Se i genitori invece sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei Paesi di appartenenza dei genitori. 

Come fare

La dichiarazione di nascita può essere resa presso: 

  • l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, è consigliato rendere la dichiarazione presso il Comune di residenza della madre, poiché la norma prevede che la susseguente iscrizione anagrafica del figlio avvenga presso tale Comune; 
  • il centro di nascita: entro 3 giorni dalla nascita, il/i dichiarante/i deve/devono presentarsi alla Direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita. La Direzione Sanitaria invierà l'atto al Comune competente alla trascrizione; 
  • l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita. 

Dichiarazione tardiva - È comunque possibile rendere la dichiarazione di nascita oltre al termine dei 10 giorni dal parto, ma al momento della registrazione il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo, che verranno inserite nello stesso atto di nascita e segnalate al Procuratore della Repubblica.

Cosa serve

  • documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; 
  • attestazione di nascita/parto rilasciata dal medico o dall'ostetrico che ha assistito al parto, in cui sono indicati i dati della madre, la data, l'ora di nascita e il sesso del neonato. 

Cosa si ottiene

Certificato di nascita e codice fiscale del neonato. 

Tempi e scadenze

  • In caso di dichiarazione resa presso il Comune di residenza: rilascio immediato del certificato di nascita e del C.F. 
  • In caso di dichiarazione resa presso l’Ospedale: è necessario attendere la ricezione dell’atto firmato presso la struttura sanitaria, pertanto si stima un intervallo di 7/10 giorni circa per ottenere il certificato di nascita ed il C.F. 

Costi

Nessuno.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Il dichiarante deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria autorizzazione del Tribunale.

Casi particolari

Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio 

Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi: 

  • prima della nascita del bambino: dalla sola madre oppure da entrambi i genitori contestualmente (c.d. pre-riconoscimento), oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest'ultima. 
  • in sede di dichiarazione di nascita del bambino: dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto, oppure da entrambi i genitori contestualmente ed il neonato è figlio di entrambi i genitori. 

Se il genitore che intende procedere al riconoscimento è cittadino straniero, deve produrre idoneo nulla osta al riconoscimento rilasciato dal proprio Consolato in Italia. 

Interprete 

Se i dichiaranti cittadini stranieri non conoscono la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete (che deve essere una persona diversa dagli stessi genitori), maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità. 

Ulteriori informazioni

D.P.R. 396/2000.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Passirano, Brescia, Lombardia, Italia

Telefono: 0306850557
Email: anagrafe@comune.passirano.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 09/09/2024