L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale “una tantum” concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si tratta di un beneficio economico a favore di madri disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino sotto i 6 anni di età.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali similari, tranne che per la quota differenziale, nel caso in cui alla madre sia già stato riconosciuto un trattamento economico ma inferiore a quello previsto dal presente assegno.
La soglia ISEE di accesso e l'importo dell'assegno sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica annualmente l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.