Dichiarazione Convivenza di Fatto

Servizio attivo

La convivenza di fatto è riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76

A chi è rivolto

Cittadini maggiorenni di stato libero conviventi, residenti in Passirano ed iscritti sullo stesso di famiglia, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale.

Descrizione

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.

on la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:

  • Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
  • In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
  • Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Come fare

Compilare apposita dichiarazione (vedasi “modelli modulistica”) da inoltrare via e-mail oppure consegnare personalmente all’Ufficio Anagrafe, completa di fotocopia documento d’identità

Cosa serve

  • Compilare il modulo di richiesta

Cosa si ottiene

Costituzione Convivenza di fatto

Tempi e scadenze

Max 45 gg dalla ricezione della dichiarazione

Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale.

Vincoli

Non è possibile procedere qualora una delle due parti sia legata da vincolo di matrimonio o di unione civile e/o qualora fra le parti sussistano rapporti di parentela, affinità, adozione.
N.B. al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) devono presentare attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.

Casi particolari

Qualora le parti vogliano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, hanno la possibilità di sottoscrivere un “Contratto di Convivenza” (N.B. documento a sé stante per cui è necessario rivolgersi presso un avvocato o un notaio) 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Passirano, Brescia, Lombardia, Italia

Telefono: 0306850557
Email: anagrafe@comune.passirano.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 09/09/2024