La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.
on la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:
- Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
- In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.