Nell'Albo degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale, che hanno presentato domanda di iscrizione. Gli scrutatori di seggio elettorale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge 08/03/1989 n. 95, sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.
Gli scrutatori vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedenti ogni votazione, in adunanza pubblica, previo avviso pubblicato all’Albo Pretorio e affissione di manifesti sul territorio comunale, almeno 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale.
L’ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.
Eventuali rinunce all’incarico devono essere giustificate e motivate.
L’iscrizione all'albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. L'elettore può essere dunque cancellato dall'Albo degli scrutatori nei seguenti casi:
- presentazione di domanda di cancellazione;
- emigrazione;
- perdita dei diritti elettorali;
- rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- negligente esecuzione dei propri compiti al seggio elettorale.