Ai sensi dell’articolo 5-bis Dlgs 33/2013 l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, invece, esclude l’accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge,compresi i casi in cui l'accesso sia subordinato dalla normativa al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli dettati dall’art. 24, comma 1, della legge241/1990.