Modulistica

Dichiarazione sulla produzione di rifiuti speciali avviati a recupero ai fini della riduzione della tassa sui rifiuti (art. 25 Regolamento Tari vigente)

Dichiarazione sulla produzione di rifiuti speciali avviati a recupero ai fini della riduzione della tassa sui rifiuti (art. 25 Regolamento Tari approvato con Delibera di C.C. n. 54/2022 e s.m.e.i. da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo

 

Estratto Regolamento TARI vigente dal 01/01/2023 -

Art. 25 Riduzioni per rifiuti speciali avviati a recupero per utenze non domestiche

  1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
  2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
  3. Per “recupero di materia” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), una qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
  4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
  5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. n. 158/1999 riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
  6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente.
  7. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
  • copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione;
  • copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  • copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
  • copia del MUD.
  1. La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o con rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.